The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Dei principj della Rivoluzione francese considerati come principj generatori del socialismo e del comunismo

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by goroiamanuci, 2022-10-30 11:24:08

Dei principj della Rivoluzione francese considerati come principj generatori del socialismo e del comunismo

Dei principj della Rivoluzione francese considerati come principj generatori del socialismo e del comunismo

,,

*«( 20 )m
dell’ uomo non si comprende senza la famiglia. La

nascila e Io sviluppo dell’ incivilimento non possono

spiegarsi senza la proprietà. Colui acquista un di-

ritto sulla terra, il quale la occupa, vi fissa la sua

dimora la dissoda c la trasforma.
, ,

Quelli che hanno contrastato il valore del di-

ritto di occupazione hanno confuso insieme due
,

cose molto distinte fra loro V azione morale fatta
,

senza intenzione ulteriore, e senza spirito di conti-

nuare, e quella che ha per iscopo conseguenze che

le sopravvivono e che implicitamente la continuano
,

se è lecito così esprimersi.

Si comprenderà meglio questa differenza con

degli csempj.

Opp resso dal calor della state, io voglio darmi

al riposo sotto un albero isolato nella campagna.

Se questo luogo è occupato da un altro io sento
,

in me un impedimento morale a quell’ azione. Io
non delibo incomodare la persona che dorme sotto

quell’ ombra vi sarebbe per mia parte usurpazione
;

od abuso di forza se io lo scacciassi violentemente

per sostituirmi a lui. Che se quel luogo è vuoto

io sono moralmente libero d’ occuparlo , c nessuno
ha il diritto di rimuovermi fin clic io vi godo il

riposo.

Ma se io non ho altra intenzione occupando

quel luogo che di prendervi un sonno passeggero,
se nel momento in cui mi sveglio, io me ne allon-

tano senza ulteriore disegno non rimane alcuna
,

traccia stabile della mia personalità . è il diritto di

Digitized by

*»e( 21 )*»

godimento che nasce da una tale occupazione.,
,

svanisce con essa.

Al contrario in un luogo non ancora occupato

io costruisco una capanna od una casa che deve ser-
vire a me ed alla mia famiglia di ricovero e di di-
mora permanente. Io faccio un’ azione moralmente

permessa impadronendomi di ciò che non è d’ alcuno

e fissandovi la mia abitazione. Ora una simile azione

è una di quelle clic lasciano dietro se conseguenze

manifeste c destinate ad estendersi nell’avvenire; essa

si 'continua in me abitualmente e virtualmente anche
quando cessa I’ atto esteriore c positivo della mia

volontà.

Il fatto ò che, edificala una volta quella casa e

disposta secondo le mie vedute, si stabilisce fra essa
e me un nesso morale e fisico; ella diviene in certo
(piai modo parte del mio senso intimo, di me stesso.

Ciò ò si vero, che se essa venisse ad essere in-

cendiata, io ne proverei maggior dolore che se mi

venisse tagliato un dito o avessi ricevuto delle per-

cosse: io risentirei la privazione di quel bene come

un colpo portato alla mia stessa persona. Io mi ve-

drei con grave dolore frustrato in tutte le speranze

di riposo e di agiatezza, che da me si annettevano

al godimento di quella casa ; ciò dunque è un segno,
eh’ ella mi era profondamente unita nel mio senso
intimo eh’ ella faceva con me una sola e medesima

,

cosa, benché avente fisicamente un’altra forma; in-

fine clic essa era divenuta una parte della mia perso-

nalità senza essere non pertanto la mia stessa persona.

7

«*( 22 )*»
Ora io proverò una sensazione ben più dolo-

rosa ancora, perchè vi s’ immischierà la mala idea
dell' ingiustizia, se un altro uomo mi cacci dalla mia

casa per venire ad abitarla. Quell’uomo così agendo
mi strappa una parte di me stesso , si rende com-
plice verso me d’ una specie ili morale mulilazione.

Tutta la mia coscienza si solleva per contestare a

lui la violazione (l’un dovere giuridico, e perciò

l’esistenza (l’un diritto positivo correlativo a quello.

Dunque occupando quel luogo libero, fabbri-

cando quella casa proponendomi di farne la irtia
,

abitazione io ho posto un morale impedimento a
,

tulli gli altri uomini di fare una simile azione, la

quale era loro in prima permessa, e questo impedi-
mento continua fin tanto che io non abbandono senza

intenzione ili ritornarvi quel luogo e quella casa.
Dunque io mi sono acquistalo un diritto sull'uno c

sull’altra (1).

II lavoro dell’uomo è un elemento del diritto
di proprietà, soprattutto perchè esprime con forza
la di lui intenzione d’acquistare in un modo stabile
e perchè manifesta eloquentemente lo scopo reale e
futuro dell’atto di occupazione. Egli è ancora un

elemento di quel diritto sotto un’ altro rapporto.

Soggiogando c trasformando la materia, l’uomo

(I) Questa teoria è presa in parte dal filosofo Rosmini
nella sua Filosofia del Diritto tomo I. passim. Milano Ito-
mardi-Sogliani 1815. Io mi allontano dalle idee di questo
Filosofo in rapporto all’ elemento del lavoro , al quale mi
sembra eli’ egli dia troppo poca importanza.

Digitized by Google

ns( 23 ).m

non solamente vi pone l’ impronta della sua intelli-

genza ma le «là un valore decuplo o centuplo di
,

quello che aveva primitivamente; il campo incolto

e coperto «li rovi è un nulla in paragone di quel
medesimo campo fertilizzato dall’ industria del colti-

vatore e adornato di ricche messi. Nel regno delle
,

arti la mano dell’ uomo opera prodigi ben più grandi

ancora. Qual rapporto vi ha tra il masso informe
sortito «lalle cave di Paro e la Niobe o l’ Apollo

di Belvedere? Qui niuno oserebbe contrastare, che

il diritto sul principale trae seco il diritto sull’ ac-

cessorio.

Vi ha dunque un diritto naturale di proprietà,

un diritto che bisognerebbe chiamare ante-sociale
,

se non fosse dimostrato storicamente che l’uomo ha

vivuto sempre in società (1).
In ogni caso lo stato propriamente detto, nel

momento in cui si forma, guarentisce quel diritto,
ma non lo stabilisce. Egli lo protegge: ma non si

protegge se non quello che già esiste. Cosi nella sua
forma nascente Io stato è ordinariamente una asso-

ciazione di capi di famiglia e di proprictarj che
,

scambievolmente si garantiscono la sicurezza delle

loro mogli e de’ loro tìgli, il possesso tranquillo delle

loro gregge, delle loro capanne già costruite dei
,

loro campi già dissodati. Se al culmine «li questa as-

sociazione essi collocano un re, come Alùnoo o Te-

seo, è per aumentare l’ autorità tutelare che deve «li-

ft) Veggasi la nostra Prefazione.

Digitized by Google

24**:( ):*» .

fendere il loro diritto, è allo scopo di personificare

questo diritto in una Viva e sensibile immagine.

Il dispotismo solo, fondate una volta le società,

viene ad attaccare queste libertà primigenie, questi

madiritti di proprietà e di famiglia. Esso le viola,

non le distrugge. Una forza che gli è superiore
, ,

protesta incessantemente contro lui, è l'umana co-

scienza. Il dispotismo passa e muore, ma la coscienza

resta ed è immortale.

Ecco i principj, sui quali è fondato l’ordine

publico. Tutti i pensatori dell’Europa, veramente

degni di tal nome li adottano e li riconoscono
,

come espressione della verità: ma molti di essi non

osano ancora rinegare altamente la filosofìa del se-

colo XVIII, clic ha insegnalo principi contrarj nè
,

la rivoluzione francese che li ha messi in circola-

zione marcati col suo suggello, e consacrati sovente

dai suoi decreti e dalle sue leggi. Una specie di

rispetto umano rat tiene questi uomini di Stato e que-

sti filosofi moderni dal dichiararsi francamente con-

tro-rivoluzionarj. Taluni di essi non avrebbero suf-

ficiente coraggio civico per ispczzare quest' idolo

della rivoluzione, che s’insegnò loro ad incensare

in gioventù, c clic ancora è proposto all’adorazione

della gioventù odierna.

Senza dubbio, fa d’uopo insegnare il rispetto

alle nostre nuove generazioni, ma none opportuno

che questo rispetto si tributi a coloro che nulla
,

non seppero rispettare.

La grande fama che si è attribuita a Miraheau,
,

Digitized by Google

«*«( 25
non ni’ impone. Io mi armerò contro questo gigante

colla fionda di David, e l’attaccherò senza timore.

Le dottrine di questo oratore nel discorso che
,

ho testé citato sono onninamente quelle del socia-
,

lismo moderno; esse tendono a stabilire il diritto che

avrebbe la società di rimpastare la proprietà, c co-
stituirla in un modo nuovo.

Dall’ altra parte Mirabcau nega il diritto di ap-

propriazione personale dalla parte dell’ individuo;

egli trasforma il proprietario in usufruttuario, che

gode, a beneplacito dello Stato, del frutto annuale

de’ suoi lavori. Da ciò risulta I’ annullamento com-

pleto del diritto di trasmissibilità. Secondo lui » nulla

» non impedisce che si riguardino i beni del padre
» come rientrati di diritto alla morte del possessore
» nel dominio comune, e riceduti in seguito di fatto

» dalla volontà generale agli eredi che noi chiamia-

» mo legìttimi » Egli trova a dir vero delle ragioni di

convenienza perché si compia quel fatto di riccssione.

Ma dal momento in cui la proprietà non è che un
,

usufrutto, l’eredità dei figli non è più un diritto; la

morte del possessore fa rientrare i suoi beni nel pa-

trimonio comune. La volontà generale può ravvisare

c decidere la questione di convenienza in modo affatto

diverso di quello che fa Mirabeau. Essa può preferire

il diritto di tutti al diritto della famiglia , e distrug-
gere la trasmissione dei beni dal padre ai figli.

E non solamente ella lo può, ma deve anche

esservi invincibilmente condotta, se continua a segui-

re il pendio delle idee dei principi della rivoluzione.

Digitized by Google

««( 26 )»«
Qual’ è infatti la prima conseguenza pratica del

principio di eguaglianza, che noi abbiamo mostrato

comparente alla testa di tutte le costituzioni rivolu-

zionarie? E la distruzione «li tutti i privilegi- Si sono

aboliti tutti quelli che sotto il nome di privilegi feu-

dali pesavano sul povero o sul debole si è volu-
;

to cancellare tutte le tracce del traffico dell’ uomo

sull'uomo ( exploitation de l’homme par l’ /tornine).

» Ora sarebbe un perpetuare questo abuso se si

» mantenessero gli antichi rapporti fra l’uomo ozio-

» so ed il lavoratore. Questi rapporti erano ben

» naturali sotto l’impero della feudalità, di cui erano

» la conseguenza ma essi formano le più strane
,

» anomalie in una società clic pretende costituirsi
—» in antagonismo col medio c\o
Tutti i privi-

» legj della nascita sono scomparsi : un solo ne è

» rimasto, quello clic stabilisce a profitto di alcuni

» uomini il beneficio di vivere senza far nulla, cioè

» di vivere a spese di altrui: egli era ben inutile

» di darsi tanta pena per sopprimere gli altri se
,

» quest’ ultimo vien conservato.

» In quanto a noi aggiungono i moderni so-
,

» cialisti, in virtù dei principi posti dalla rivoluzione

» francese domandiamo l’abolizione di tutti i privi-

» legj della nascita senza eccezione alcuna, c per

» conseguenza anche di quello del retaggio il quale
,

» li comprende tutti ed è di tutti il più odioso (1).
,

(I) Doclrinc St-Simonienne analysée par le président
Iliambourg toni. 11. pag. 27 prima edizione, Debécourt 1837.

Digitized by Googl

HMfi( )S«

lo non veggo scappatoia per sottrarsi a questa
vigorosa argomentazione dal momento che si rico-

nosca il principio d’ eguaglianza che è incompatibile
con ogni privilegio e dal momento che si nieghi il

,

diritto di proprietà individuale c trasmissibile per

sostituirvi il diritto di proprietà dello Stato. Poste

ina volta queste premesse, bisogna necessariamente

immettere le conseguenze, che ne trac il socialismo.

Non solamente lo Stato può, ma deve in virtù

deìla combinazione di questi principj ripartire cqua-

bilnente la proprietà, o piuttosto l'usufrutto dei

beni della terra alla morte di ciascuno dogli attuali
,

possessori. Egli deve al tempo stesso rapire i figli ai

padri per allevarli ciascuno secondo la sua futura
vocazione. E questo il vero mezzo di condurci con

una DOLCE transizione al nuovo sistema di trasfor-

mazione della proprietà ripromessoci dal comuniSmo.

Difatti avvi a temere clic se il legislatore per

mantenere il privilegio di ereditare c l’ ineguaglian-

za delle ricchezze non ha altro argine da opporre
al povero che una corta convenienza sociale, cioè una

specie di utilità pratica sottoposta al giudizio della

volontà generale quest' argine non sia bentosto rotto
,

dallo sforzo dell’ elemento popolare elemento in-
,

domabile che non conosce transizioni misurate e
,,

che procede con brutalità c villania. Si può creder

mai di buona fede clic una diga si debole possa
,

trattenere lungo tempo un torrente si impetuoso?

Nel seno delle grandi città , ove I' artigiano man-
cante di tutto vede il dovizioso nuotare nelle de-

m( 28 )**

lizie c darsi ad una vita sibaritica può mai pen-
, ,

sarsi clic un freno ordinario possa arrestare la sete

di godimento e 1’ amara passione dell’ invidia che

esalta così fatto spettacolo ? Riconosciamolo una vol-

ta: appena basta il sentimento del diritto profon-

damente radicato nei cuori appena basta la tripli-
,

ce sanzione delle leggi naturali, divine, ed umane

per proteggere la proprietà e il retaggio delle fa-

miglie. Lungi dal lasciar togliere una sola pietra a

questi antichi baluardi della civiltà cristiana procu-
,

riamo di fortificarli c consolidarli rimettendovi il
,

cemento religioso , clic molti di noi si sforzarono
di rimuovere J

CAPITOLO TERZO

fz/òei t/ft/Aa t/t' conduca, c </c/Ì a/a/jtàng fattane t/a/A S/s-
feni^/ctt %Po<)Mttfnfe; tcl/tAstone t/t Acttt ctmjfoca/t at

fttO-fa/an/e e nati ancata vent/ttft ' t/a/Ào ///afa.

“ iJ inno non può essere punito pel fatto altrui; »

ecco un assioma fondamentale in materia di pena-

le diritto.

Trattasi di principi di eterna giustizia la cui
,

evidenza è tale che non si sa capire come abbia-
,

no potuto mai essere violali o contrastati.

Digitized by Googlp

**( 29 )»*
E nondimeno la Storia è piena di deroghe a

quel principio: più ci allontaniamo dall’ incivilimento

e dalla libertà e più si moltiplicano queste dero-
,

ghe , e più ancora esse divengono mostruose.
Così vi furono imperatori pagani, che condan-

narono a morte tutta la posterità d’ un colpevole di

maestà lesa per timore che i figli non seguissero
,

1’ esempio paterno (1).
Vi ò di più ancora : una legge dei Persiani e

dei Macedoni consacrava alla morte la testa di tutti

i parenti del cospiratore affinchè questi dice un
, ,

antico autore, fosse piu rattristato nel momento della

sua morte (2). Yi è in questo principio una schiettezza
di tirannia che fa fremere. II monarca non adombra qui

la sua vendetta con vani pretesti tratti dalla sicurezza

publica od anche dalla sua sicurezza personale. No:
,

egli vuole soltanto aggiungere un tormento di più

ai tormenti di quello che lo ha offeso. Quella legge

feroce nell' intento di strappare qualche ulteriore sin-

gulto a quell’ infelice per ispezzare il cuore di lui
dopo averne spezzate le membra sagrifica tutti

,

quelli che presume essere a lui cari. Non si può

concepire maggior grado di crudeltà nella espres-

sione della barbarie.

Ma al postutto una tortura morale dello stesso

(H) Ne ad parentum exempla succresceret. Ammiano

Marcellino lib. XXVIII.
,
(2) Quo qui in regem peccarunt trìstiores perirmi.

Quinto Curzio citato ila Grozio lib. II. cap. 21. §. XV.

-sae( 30 )**
genere non veniva risparmiata a quel padre che

,

subiva una condanna di morte coir aspetto innanzi
gli occhi di lasciare in retaggio alla sua vedova e
ai suoi orfani il supplizio della miseria c le angoscie
della fame.

Questo diritto sotto il titolo di diritto di con-
fìsca fu praticato nell’ Oriente, nella Grecia, sul fine

della Republiea Romana (J), sotto gl’ Imperatori e
,

durante tutta l’età di mezzo. Addolcita da Costan-
tino, la confisca fu ristabilita da alcuni suoi succes-
sori con un nuovo rigore (4) almeno nel caso di
lesa maestà. Il regime feudale ricondusse la confisca
fondandola sopra una base diversa. In caso di fellonia
o di tradimento dalla parte del vassallo, il suo feudo
cadeva in commissum : esso era confiscato dal si-
gnore del feudo.

Alcuni re della Francia fra i quali Luigi XI.
,

usarono ed abusarono di questo diritto tirannico in
una grande estensione (3).

(1) Cicerone dico nell' orazione prò domo sua che la
,

confisca non esisteva nei bei giorni della Romana Republiea.

(2) Tra gli altri da Arcadio ed Onorio.

(3) Giova il leggere a questo proposito V interessante
notizia clic Madamigella Duponl dedicò a Filippo di Commi-

nes. Questo ministro di Luigi XI che ha lasciato memoriti si

interessanti ricevette come salario de’ suoi servigj i vasti
,

dominj appartenenti ai giovani eredi della casa d’ Amboisc.

Quando morì il re che era stato il suo benefattore Com-
, ,

mines fu alla sua volta perseguitalo e quasi al lutto spogliato;

gli si lasciò per un gran favore il godimento vitalizio di una delle

sue terre. Egli non potò trasmettere i suoi beni alla famiglia.

Digitized

«•*( 31 )a**

Luigi XIV 1' applicò ai proleslanli emigrati o

refrattari colle ordinanze di Agosto 1669, di Lu-

glio 1681 , di Agosto 1685, e di Gennajo 1688.
1 publicisti più profondi e più generosi sosten-

nero la legittimità di questa pena quando essa è

pronunciata da tribunali regolari. Mei numero di

costoro dobbiamo collocare quelli stessi, che come
,

Grozio, avevano eretto in principio che niuno non

può essere punito pel latto altrui.

Ecco qual’ era il loro ragionamento. I beni che

la legge sottopone a confisca non erano propria-

mente parlando beni sui quali i figli del condan-
,

nato avessero alcun diritto. Imperocché essi non

avrebbero ereditato i beni del padre loro che nel

caso in cui questi fosse morto senza averli dissipati.

Ora il colpevole aveva, in conseguenza del suo de-

litto contratto verso lo Stato un debito che non
,

poteva essere estinto se non col suo sangue e colla

perdita delle sue proprietà. La povertà, nella quale

cadevano i suoi figli poteva riguardarsi come un
,

accidente una disgrazia ma non mai come una
, ,

pena. Lo Stato era verso i figli un creditore non

maggiormente rigoroso di quello che il sarebbero i

creditori d’ un fallito verso i figli di quest’ ultimo.

Ora si tratta di sapere quale é il titolo di cre-

dito, che lo Stalo può vantare contro un cospiratore

o un fazioso.

Egli è, dicono una specie d’ indennità che lo
,

Stato può esigere sui beni del colpevole, il quale ha

prodotto lo sconvolgimento nel seno della società :

;,

we( 32 )è»

od anche in virtù dell’alto dominio che compete al

primo , alluni dominimi specie di diritto supremo
,

di proprietà che domina tutte le proprietà par-
,

ticolari.

Noi sosteniamo che questa dottrina dell’ alluni

dominimi può giustificare tutte le tirannie; ed ella

sarà un’ arma ben più pericolosa ancora nel dispo-

tismo della moltitudine che nel dispotismo d’ un solo.
Ma s' insiste e si pretende che lo Stato anche

senza possedere l' alluni dominium è un essere col-

lettivo che può avere le stesse azioni esercitali d’ un

particolare e che ha bene il diritto in ogni caso
,

di perseguitare pei danni ed interessi colui che gli

ha fatto un torto diretto o indiretto.

Ciò può sostenersi senza dubbio ai termini di

stretta giustizia (1). Ma questo è il caso di dire
sumnium jus, minima injuria e qui l’abuso è cosi

prossimo all’ esercizio del diritto che un governo
,

generoso deve piuttosto spogliarsi del diritto stesso

che lasciarsi la tentazione dell’ ingiustizia.

Si comprende nondimeno che in uno stato im-

perfetto di società quando non si aveva che una
,

polizia debole e una cattiva amministrazione giudi-

ziaria si mantennero le confische come un esca pei
,

(I) Alcuni Criminalisli fra i quali il Sig. di Paslorel,
,

vorrebbero clic si conservasse la conlisca solamente nel caso

di concussione o di malversazione d’ un ministro o d’un

impiegalo dello Stato ( Traité des lois penale* Parigi 1790 ).

Ma in questo caso non sarebbe una coulìsca sarebbe una
;

restituzione una riparazione analoga al delitto.

Digitized by Google

**( 33 )#»
delatori , od anche pei privati accusatori. Ma oggi
clic la polizia c stala portata a sì alto grado di per-

fezione oggi che la società ha dei Magistrati spe-
,

cialmente incaricati di difenderla e di perseguire i

delitti publici ella è abbastanza forte per fare a
,

meno di simili mezzi di sicurezza; ella deve essere

abbastanza grande abbastanza magnanima per abo-
,

lire una pena di questa fatta.

Ciò era talmente sentito in Francia nel 1789

che gli atti degli Stati delle Provincie che non
,

contenevano in generale alcun principio attentato-

rio alla proprietà e all' ordine publico; questi atti,

il cui spirito era si saviamente novatore quasi
,

lutti reclamavano l' abolizione della confisca. Questo

voto era stato principalmente espresso dal Clero con

una imponente unanimità. Ora la maggior parte de-

gli alti domandavano egualmente, che le sette dis-

sidenti fossero reintegrate nei loro diritti di pro-

prietà e di stato civile.

L’ assemblea costituente non poteva resistere

all’ espressione dell’opinione publica su questo punto:

ella pronunciò dunque l’ abolizione della confisca il
21 gennajo 1790 sulla mozione dell’ Ab. Pepin (1).
11 discorso di questo oratore e quelli che si pro-

,

nunciarono in si fatta occasione non offrono nulla
,

d’ istruttivo. Questa questione dell’ abolizione della
confisca non fu allora seriamente discussa.

(t) Bastava su questo argomento il richiamare una mo-
zione anteriore del dottore Guillotin.

,,

•**( 34 )m
Che se la confisca anche come pena pronun-
ciata contro individui mediante un giudizio ha dovuto
essere proscritta da un progrediente incivilimento

che diremo poi della confisca ordinata arbitrariamente
dal re o dallo stato contro corpi o contro classi in-
tiere di cittadini ? Siffatte misure non potevano es-
sere considerate che come atti di spoglio c di bri-
gantaggio governativo.

L’ assemblea costituente ben penetrata di questi
principi s’affrettò di restituire ai figli dei protestanti

i beni confiscati da Luigi XIV ai padri loro, c non

ancora venduti a particolari. Barrère fece su questa
disputa un rapporto degno di attenzione.

» Alcuni giureconsulti barbari, egli dice, inti-
» tolando delitto di lesa nazione il diritto di emi-
» grare che appartiene all’uomo in qualunque luogo
» ove non si trovi felice e tranquillo, pensarono che
» tutti i beni dei fuggitivi dovessero essere confi-
» scati a profitto del re, e la legge del 1689 fu
» publicata. »

Così crasi promulgato solennemente il principio
della libertà di emigrare principio che l’ Assemblea

,

costituente avrebbe nondimeno violato un poco più
tardi se non era la eloquenza e la fermezza di Mi-
rabeau, e che fu in seguito calpestato dalla conven-
zione e da quello stesso Barrère crudele per paura,
e violento por viltà.

» Una emigrazione somigliante, aggiunse egli
» in quel suo rapporto troppo poco conosciuto
» tenne dietro all'orribile legge del 1715, la (piale

Digitized by Google

«#( 35 )**
» costrinse agli atti di nostra fede quegli stessi olio

» si erano ricusati ad una abjura » Così ven-

gono diffamate tutte le misure coercitive contro la

libertà della coscienza c dei culti: e nondimeno noi

vedremo ben presto la rivoluzione portar leggi con-
tro i preti refrattari non meno che contro chiunque

ascolti le messe da quelli celebrale, e non permettere

ai Francesi di essere cattolici a modo loro o piut-
,

tosto a modo de’ loro avoli, e secondo le tradizioni

e i precetti della Chiesa.

Barrare parlava in quello stesso rapporto con

una virtuosa indignazione di » quelle leggi sangui-

narie clic tirannegiavano le coscienze, desolavano
,

famiglie intiere erigevano » in delitto il diritto im-
,

» prescrittibile e naturale di emigrare ed aggiudiea-

» vano ai delatori i beni c persino le vestimenfa

» degli emigranti sorpresi o arrestati nella loro fuga.

Infine egli provocava la estrusione » di que’ vili

» denuncianti clic si erano divisi una parte delle

» spoglie dei fuggitivi sotto l’ infame titolo di spio-

» naggio c di denuncia »

» Il comitato è stato di «avviso, dice egli, che

» siffatti doni dovevano essere revocati senza clic

» gl investili o donalarj potessero prevalersi della
» prescrizione, perchè non si può mai prescrivere
» un possesso originariamente vizioso, e il cui titolo

» abusivo è conosciuto e dimostrato (I). »

(I) Seduta del 9 Dccembrc 1790, nella quale Bnrrére
fece un rapporto sulla restituzione dei beni confiscali per

Digitized by Google

,

«e( 36 )*»

Così I' orrore per la confisca , abolita già pel

futuro andava sì lungi nell’ assemblea costituente
,

che ella dava a questa abolizione un effetto retroat-

tivo. Ella giunse persino a punire i spogliatoi e i

delatori nei loro discendenti ed eredi diretti.
,
Ma era veramente un atto di riparazione , un

atto di giustizia e di equità clic si proponeva di
,

fare in tal modo V Assemblea costituente, oppure non

era che un colpo di Stato in senso inverso di quelli

di Luigi XIV? Sarebbe ella stata così benevola pei

rifugiati vittime della revoca dell’ Editto di Nantes
,

se ella non avesse veduto in essi altrettanti nemici

naturali d’ una monarchia , la quale li aveva perse-
guitati ? Non è illecito il promuovere questo dubbio

al vedere il cinismo delle inconseguenze di questa As-

semblea od almeno de’ suoi principali membri. Ep-
,

pure quando si vuole sinceramente fondare la libertà,

fa d’ uopo volerla e praticarla non solamente per se
e per i suoi ma anche per i propri avversarj reli-

,

giosi c politici. È questa una massima di eterna
giustizia; è nello stesso tempo un principio di alta

utilità sociale; noi l’abbiamo imparalo a nostre spese

per f esperienza delle rivoluzioni.

causa di religione restituzione clic era siala decretata in
;

principio il IO Luglio 1700 sulla proposizione del Signor
Marsannc de Font-Juliannc.

Digitized by Google

CAPITOLO QUARTO

ti*'*!!

*£Dcfót <tat'tatit/à r/c/ ‘

, o/ittir </<r/ìa orynnt~j natane <e/t

yia/’/iCt fio/cr* < fiutterj/><f itvahijfaiuUft e (/cf/ti

<>i^/ue»'.a t/t yuc.i/c j/att>u t/t ro.i/rittjtfl >" itt/'tt ,t(a//t'fà

detta /ney>nr/n.

l^àa costituzione del 1791 pone ancora un prin-
cipio assoluto, che si avrebbe diritto di chiamare stra-
vagante in presenza del principio Monarchico , clic
si pretendeva di lasciar sussistere.

» Il principio di ogni sovranità risiede cssen-
» zialmente nella nazione: niun corpo, niun indiei-
» duo non può esercitare autorità che non emani

,

» espressamente da essa. (1)
Bisognava adunque per legittimare la dignità

reale, clic nel 1789 non emanava espressamente da
questa sorgente popolare, bisognava dico che la na-
zione desse in certo qual modo al re una nuova in-

vestitura.

E altrove la costituzione si esprime in termini
ancor più assoluti: » La sovranità, ella dice, è una,

» indivisibile, inalienabile e imprescrittibile; essa ap-

(I) Dcclaration des droils de i Iwmmc, articolo 3.
8

Digitized by Google

«»«( 38 )sw
» particnc alla nazione; nessuna sezione del popolo,
» nessun individuo non può attribuirsene l’ esercizio.
» La nazione, clic è la sola da cui emanino tutti i
» poteri, non può esercitarli che per delegazione. (1).

Per verità la costituzione riconosce in appresso,
che i rappresentanti della nazione sono il corpo le-
gislativo ed il re (2). Ma dal momento che la sovra-
nità della nazione viene proclamata inalienabile ed
imprescrittibile, la delegazione data oggi, può essere
rivocata domani. Se non conta nulla l' adesione im-
plicita delle generazioni precedenti , non vi è più
base alcuna per la dignità reale qualunque siasi la

,

sua antichità anche di secoli. E cosa contradittoria
il dire clic la sovranità di un popolo è inalienabile,
e poi fargliela alienare in favore di un uomo o di
una dinastia. Le sono enormi antinomie, che conten-
gono nel loro seno procelle sempre pronte a scop-
piare. Basata sur una tale costituzione la vecchia
monarchia non era più che un trono in aria , cui
il primo colpo di vento dovea precipitar nell’abisso.
Non esamineremo qui qual perturbazione dovette
produrre in tutta quanta la società l’abolizione della
dignità reale principio tutelare in cui da otto o no-

,

vecento anni tutti i diritti eransi accostumati a tro-
vare la loro garanzia e la loro personificazione. Nè
diremo che l’abolizione di questo retaggio morale.

(1) Tit. III. articoli t. e 2.
(2) Non sarebbe slato più razionale in una monarchia
il dire : il re ed il corpo legislativo ?

Digitized by Google

&*:( 39 }**
la corona pareva minacciare il diritto di trasmis-

,

sione di quell’ altro retaggio tutto materiale, la pro-

prietà. Affrettiamoci piuttosto di vedere come si tentò

di realizzare, di costituire questi pfincipj assoluti di

sovranità popolare allorché la rivoluzione ebbe in-
,

franta la forma monarchica come una pastoja incom-

moda e vieta.

Sotto questo rapporto la costituzione del 24

giugno 1793 ebbe a fare uno studio curioso.

Ecco il preambolo pieno di pompa.

» Il popolo francese convinto che V obblio e
,

» il disprezzo dei diritti naturali dell’ uomo sono le

» sole cause delle disgrazie del mondo ha risoluto
,

» di esporre in una solenne dichiarazione quei sacri

« ed inalienabili diritti, affinchè tutti i cittadini pos-

» sano confrontare ognora gli atti del governo collo

» scopo di ogni sociale istituzione e così non si
,

» lascino mai opprimere ed avvilire dalla tirannia
,

» affinchè il popolo abbia sempre avanti gli occhi

» le basi della sua libertà e della sua felicità, il ma-

» gistrato la regola de’ suoi doveri il legislatore
,

» l’ oggetto della sua missione ec.

L’esperienza delle nostre rivoluzioni ci ha in-

segnato che bisogna ben più cercare la causa delle
,

disgrazie del mondo nell' obblio e nel disprezzo dei

doveri naturali e sociali dell’uomo, che nell’ obblio

e nel disprezzo de’ suoi diritti.

Senza dubbio i governati hanno alcuni diritti,

cui i governanti sono in dovere di rispettare come la

libertà di coscienza , i sacri legami delle famiglie, la

^•( IO ).**

eguaglianza nel!' amministrazione della giustizia ec.
,

Ma r autorità pure ha i suoi diritti, cui i governati

hanno il dovere di rispettare alla loro volta.
Non è una vera derisione quel chiamare tutti

i cittadini a confrontare ognora gli atti del governo

e(dlo scopo di ogni sociale istituzione affinchè non
,

si lasci mai avvilire dalla tirannia? Vi hanno forse

molti fra i cittadini di un grande Stato, che abbiano
((nella somma imparzialità ((nella vasta capacità di

,

spirito , che sono necessarie per far bene questa
specie di equazione politica operazione complessa

,

ed astratta ben più diffìcile che la soluzione dei pro-

blemi più astrusi delle matematiche trascendenti?

Oh! quanto è piccolo , anche tra gli uomini che
hanno ricevuto una certa educazione intellettuale

il numero di coloro che possono elevarsi a viste

generali abbracciare i rapporti dei diritti e dei do-
,

veri di ciascuno, in line determinare quai limiti

precisi deve l’ interesse generale assegnare agl' in-

teressi privati! Si arresterebbe d’altronde il movi-

mento di una società clic vive di lavori in detta-
,

glio se si divertissero ognora i suoi membri dal lo-

ro compito giornaliero per chiamarli a studiare, ad

approfondare, a discutere le teorie astratte ed i

mezzi segreti della politica, (i). Io sarei curioso di

(!) Montesquieu ha dello colla originalità del suo lumi-
noso genio : » il popolo in questo stato ha sempre troppa o
» troppo poca azione : ora con cento mille braccia rovescia
» tutto, ora con cento mille piedi non cammina che come
» un insetto ». ( Esprit des lois. )

1

«*( 4 )#-*

sapere come andrebbero gli aliaci (i un manilattu-

riere clic Irasforniasse ogni giorno i suoi opificj
,

in assemblee rappresentali ve e clic accordasse ai
,

suoi operai il diritto di discutere sulla natura del-

le richieste e dei bisogni del paese relativamente

agli oggelli che fabbrica sulle sue relazioni coll’este-
,

ro sull’ impulso da darsi alla sua numerosa corri-
,

spondenza ec. Il lavoro della manifattura andrebbe

a rilento c la confusione s' intruderebbe nei consi-
gli della direzione (1). Ora gl’ inconvenienti non
saranno cento volte più grandi ancora se s’ invita
la moltitudine a dirigere dottamente non già gli af-

fari d' una manifattura ma quelli dello stato , e se
la si chiama a far muovere armonicamente le infi-
nite ruote della macchina sociale? Non sarebbe ciò

un rovesciare le leggi stesse della società, la quale

tende a dividere di più in più il lavoro e ad asse-

gnare a ciascuno il suo compilo giusta la sua spe-

ciale attitudine ?

La ragione ha in ogni tempo consacrato que-
sto principio. » Non v’ immischiate in ciò che non

» vi riguarda. » La rivoluzione ha voluto intro-

durre un principio affatto contrario nella politica ;
ella ha preteso di proclamare la competenza delle
masse popolari negli affari del governo.

Con questo spirilo appunto fu fatta la costitu-

zione del 24 giugno 1793.

(t) Vcggasi l’opera già citala, de la morale sociale,
del Sig. Adolplic (larnier.

Digitized by Google

42 )a**

Il popolo in \ irlo di questa costiluzionc si sa-

rchi»* diviso in assemhlcc primarie di duecento mem-

bri per lo meno e di seicento al più queste as-
:

semblee avrebbero deliberato sulle leggi; esse avreb-

bero scelti tutti gli anni gli ufficiali municipali ed i

giudici di pace ; esse avrebbero nominato gli elet-
tori , ai quali sarebbe spettata ogni anno la scelta

degli amministratori e dei giudici di dipartimento

e del tribunale di cassazione come ancora la no-
,

mina dei membri del corpo legislativo. Il corpo le-

gislativo avrebbe amministrato: a lui sarebbe apparte-

nuta la nomina dei generali ed altri grandi funzionarj,

non che il diritto di destituirli , avrebbe scelto in
fine , fra i candidati designati dagli elettori, i mem-
bri <fi un consiglio esecutivo che sarehhesi rinnova-

to per metà ogni anno.

Per questa spaventevole mobilità c con questa

mostruosa confusione di tutti i poteri credette la

Convenzione di aver risoluto ella stessa fi equazio-

ne di cui aveva posto i termini nel preambolo del-

la sua costituzione , e clic consisteva a mettere gli
alti del governo in rapporto collo scopo di ogni isti-

tuzione sociale. Quest’ era un tentar francamente di

costituire quel governo che i filosofi greci hanno
,

vituperalo sotto il titolo di Oclocrazia (I). (*)

(I) Adolphc Garnicr morale sociale, p. 218 .
(*) La parola di radice greca significherebbe gorcrno
i Iella moltitudine, il die rarchiude una contraddizione in
termini.

Digitized by Google

m( 43 )ì» t

Quest’ era un darsi non solamente il coraggio,

ma I' audacia della logica.

Nondimeno la Convenzione fini per indietreg-

giare ella stessa in faccia all’ impossibilità di mette-

re una siffatta opera in esecuzione! Ella sostituì alla

sua costituzione oclocratica la costituzione del 17

luglio 179o. Quello fu a nostro avviso un solen-

ne giudizio reso sulla falsità dei principj rivoluzio-

narj le loro conseguenze anche secondo la con-
;

venzione erano impotenti ad attuarsi in pratica. Sor-

gevano contro quei principj tutti gli clementi della

dimostrazione per absurdum.

La Convenzione fu dunque obbligata di deviare

dallo spirilo rivoluzionario per rientrare nel possi-

bile e per fare una costituzione attuabile.

Questa deviazione consistette da principio nello

stabilimento di due camere c di un potere esecuti-

vo rappresentato da cinque direttori.

In seguilo le assemblee primarie nominavano un

elettore sopra duecento cittadini e per esser no-
,

minalo elettore bisognava, 1. nelle città di più di

seimila anime essere proprietario o usufruttuario di

un capitale di rendita eguale al valor locale di due-

cento giornate di lavoro o di essere locatario sia
,

d’ una abitazione valutata di una rendita eguale al

valore di centocinquanta giornate di lavoro sia
,

d’ un fondo rustico valutato a duecento giornale di

lavoro ; 2. nelle comuni inferiori a seimila anime es-
ser proprietario o usufruttuario d’ un capitale valu-

tato di una rendita eguale al valor locale di cento-

Digitized by Googte

, «*( 44 )jw
cinquanta giornale di lavoro, o locatario d’ un’ abita-

zione valutata d' una rendita eguale al valore di

cento giornate di lavoro 3. nelle campagne esser
;

proprietario o usufruttuario d’ un capitale valutato

di una rendita eguale al valore locale di centocin-

quanta giornate di lavoro, o essere affittuario di beni

valutati del valore di duecento giornate di lavoro (1).
Così la Convenzione dava a divedere di ben

comprendere che non basta lo scrivere in una co-

stituzione la proprietà è inviolabile, ma bisogna porre

questa sotto la salvaguardia dei proprietarj. Difatti

egli è evidente, clic se per sovranità del popolo s’ in-

tende il potere rimesso al maggior numero, questo

maggior numero che non è proprietario, e ebe manca
di lumi sufficienti per governare, crederà del suo in-

teresse di porre a livello la proprietà di gravarla di
,

pesi progressivi, o fors” anche di tendere a farla passa-

re incessantemente in altre mani, organizzando e mol-
tiplicando la confisca sia come pena giudiziale sia co-

me misura di sicurezza publica.

Sarebbe stato d'uopo senza dubbio di fare entrare

le capacità intellettuali nelle condizioni dell’ eletto-

rato, o della clegibilità, ma il potere costituente an-

dava con saviezza al più urgente, quando dissappro-

vando le sue anteriori aberrazioni ricollocava la
,

società sulla sua base angolare, la proprietà.

Il mo\ imenlo a ritroso di cui la Convenzione
,

aveva giudiziosamente dato il segnale, si continuò

fi) Articolo 33.

Digitized by Google

45 )sw»-
dopo di lei, e le costituzioni del 43 deccmbre 4799
e del 4 agosto 1802 elevarono sempre più il censo
richiesto per P elettore e per P clegibile.

La reazione contro X oclocrazia ebbe altresì questa
conseguenza clic si chiusero i circoli popolari, ove
il solo mezzo di gareggiare in fatto di adulazione

tibutabile alle passioni della moltitudine era di farle
ut ra vedere il saccheggio legale della proprietà e lo
scompartimento dei beni de’ ricchi (4).

Lo stesso Robespierre non aveva trascurato que-
sto mezzo di popolarità: il progetto di dichiarazio-
ne dei diritti dell'uomo, che egli lesse il 21 aprile
alla tribuna dei Giacobini, conteneva i principj i più

sovversivi della proprietà.
Egli vi definiva la proprietà » il diritto che ha

» ciascun cittadino di godere e di disporre di quella
» porzione di beni clic gli è guarantita dalla leg-
» ge (2). » Così ciò che la legge a lui non guarantis-

(1) Veggausi le Mémoires de V Accadèmie des Sciences

morales, toni. 1. pag. 504.

» Se la dottrina dei circoli dice Baudin ( des Arden-
,

ncs ) in quella raccolta era sovversiva della proprietà fon-
,

diaria non era meno infesta alla proprietà mobiliare più
,

comoda ad attrapparsi e che soddisfa l’ ansia di godere
,

degli oggetti più diretti c più immediati. Cosi si videro mol-

tiplicarsi di giorno in giórno dei maneggiamenti il cui ef-
,

fetto, dicevasi, non era che una rimozione, e contro i quali

in altri tempi crasi introdotto l’uso delle casse forti e delle

ferriate ccc. per difendersi da una specie di uomini che
,

altre volle si chiamavano ladri ».

(2) Art. 7.

,

«( 4(> )**
se potrebbe essere considerato come appartenente

allo Stato, e dovrebbe essere ripartilo tra i più po-

veri cittadini.

» La proprietà aggiungeva ancora non può
,,

» pregiudicare nè alla sicurezza, nè alla libertà, nè
» all’esistenza, nè alla proprietà de’ nostri simili (1).*
Ciò era un aprir la porta ad un nuovo scomparti-

mento di beni , dal quale non risultasse quel pre-

giudizio.

Più innanzi egli consacrava il diritto all’ assi-

stenza e al lavoro (2) , il clic aveva per effetto di
attribuire allo Stato la proprietà delle terre, dei ca-

pitali e degl’ istrumenti di lavoro ed anche la fa-

coltà di prendere i prodotti troppo considerevoli del

lavoro degli uni per sostenere quello degli altri (3).
Finalmente vi erano ancora nel progetto di di-

chiarazione dei diritti due articoli, di cui i nastri

lettori comprenderanno la estensione eccone il pre-
;

ciso testo :

» I soccorsi necessarj all’indigenza sono un de-

» bito del ricco verso il povero: spetta alla legge

» il determinare il modo, con cui questo debito

» deve esser pagato.
» 1 cittadini, le cui rendite non eccedono ciò

» clic è necessario alla loro sussistenza, sono di-

fi) Art. 9.

(2) Ari. 41.

(3) Vedi i llistoire dii Communisme del Signor Sudrc
pag. 261 268.

. Digitized by Google

*»( 47 )w

» spensati dal contribuire alle publiche spese. Gli al-
» tri debbono sopportarle progressivamente secondo
» la estensione della loro fortuna (1). ».

Questa dichiarazione dei diritti cbe era stata
,

accolta con unanimi acclamazioni nel circolo dei Gia-
cobini , fu respinta alla Convenzione (2). Ma adot-
tando la maniera di elezione e di organizzazione del
potere che si trova descritta india costituzione del

,

24 giugno 1703 questa assemblea riapriva con una
,

mano la porta, che aveva voluto chiudere coll’ altra.
I piani di Robespierre sarebbero stali necessaria-
mente adottati, e forse anche oltrepassali, se I’ oclo-

crazia avesse trionfato, e se i proletarj fossero divenu-
ti legislatori ad esclusione dei proprielarj del suolo.

La reazione del 9 termidoro donde nacque
,

una Costituzione conservatrice rovesciò le speranze
,

dei nemici della società.
La disfatta del partito della republica terrori-

sta si compì nelle giornate di pratile.
Fu allora che gli ultra-giacobini ridotti alla di-

sperazione si ricollegarono ai comunisti . e trama-
rono sotto la condotta di Bahcuf di Darthè e di

,

Sylvain Maréchal quella formidabile cospirazione co-
nosciuta sotto il nome di cospirazione degli eguali.
Dieciseffe mila congiurati che si erano segnalati per

,

0) Art. 12, e 14.

(2) Robespierre fu più felice iri quanto alla soppressione
del diritto di testare. Ritorneremo su questo argomento nel
nostro ultimo libro.

Digitized by Google

, «( 48 )#*
audacia dopo le prime giornate della rivoluzione

,

tentarono di rovesciare il Direttorio e i due Consi-

gli , e di proclamare /’ eguaglianza reale (1) . cioè
la comunione de' beni.

Ecco come gl’ insorti avrebbero incominciato

1’ applicazione delle loro disumane teorie; è il testo

stesso di un loro decreto : » Alla line dell' insurro-

» zione i cittadini poveri , che attualmente sono ma-

» le alloggiali non rientreranno nelle loro ordina-
,

» rie dimore essi saranno immediatamente insfal-
;

» lati nelle case dei cospiratori. Saranno presi dalle

» case dei ricchi qui nominati i mobili necessari per

» ammobigliare con agiatezza i sanculotti (2). »

Questi decreti grazie alla scoperta e alla re-
,

pressione della congiura di Babeuf, non ebbero nem-

meno un principio di esecuzione. Sembrerebbe adun-

que poiché non hanno avuto posto nella serie de-
,

gli atti officiali dei poteri rivoluzionar] . che noi non
dovremmo farne menzione: ciò infatti non entra nel

nostro programma. Ma il successo di questa cospi-

ri) Manifesto di Sylvain Marcella!. * Noi vogliamo l'egua-

» glianza reale , o la morte egli diceva nel suo manifesto.
,

» Periscano se bisogna tutte le arti, purché ci resti I’ egua-
—* glianza reale.
E più innanzi : » Non più proprietà iu-

* dividuale delle terre, la terra non è di alcuno. Noi rccla-

» minino noi vogliamo il godimento in comune dei frulli
,

» della terra , i frutti sono di tutti ».
(2) Art. 1. e 2. del primo decreto insurrezionale. Veg-

gasi l’Ilistoire parlemenlaire di Buchez e Roux. toni. XXXVII.

pag. 155.

Digitized by Google

,

*x( 49 )»»

razione non ha dipenduto che da un filo e se Ba-
;

beuf non fosse stato tradito da uno de’ suoi com-

plici avrebbe attnippato la Dittatura , ed imposto
,

alla Francia un regime ove avrebbe avuto per au-
,

siliario naturale tutto quanto il proletariato. Ora i

principii di questo cospiratore altro non erano che

quelli dell’ eguaglianza assoluta e della sovranità
,

del maggior numero, proclamati a prima giunta con

qualche riserva dall’ Assemblea costituente, e quindi

riconosciuti dalla Convenzione nella sua Costituzione
del 24 giugno 1793. Ed in quanto alla proprietà

abbiam veduto molti costituenti come Mirabcau , Tal-

leyrand Tronchet sostenere non altro esser ella
,,

che una creazione della società, una istituzione fon-

data sull’ utilità generale. Robespierre e St-Just in

prima, c di poi Babou f e Marcella! non fecero clic tira-

re le ultime conseguenze di quelle false dottrine (1).
La società sì spesso minacciata sino alle fonda-

menta dalla rivoluzione non cominciò a rassicurarsi

pienamente che quando il senato-consulto del 18

maggio 1804 ebbe ricostituito il potere unitario ed

ereditario sotto il nome <l’ Impero. Nuove restrizioni

furono apportate da quest’ atto al diritto elettorale

che divenne l’appannaggio della grande proprietà.

Così allontanavasi più che mai i oclocrazia e la so-

vranità del maggior numero. Si sentiva talmente in

(I) Tale è I’ opinione di uno dei nostri più illustri pu-
hlicisti moderni. Sudrc pafr. 303 e seg. della sua Ilistoirc
ilu Comm'misme.

*e( 50 )**
Francia il bisogno dell’ordine e del riposo, che que-
sta nuova costituzione del potere fu adottata quasi
all’unanimità. Sopra 3,574,898 votanti, soli 2569
votarono contro l’ impero , e la eredità del trono.

Per tal modo la nazione, legalmente consultata,

distruggeva ella stessa il principio della sovranità del
popolo, tante volte proclamata imprescrittibile ed ina-

lienabile. La Francia dichiarava in un modo strepi-

toso la guerra alle dottrine pericolose e brutali della
preponderanza delle masse popolari che credono

,

sempre di avere parte permanente nelle rivoluzioni
politiche c sociali.

Digitized by Google

.

(

^C0UÌ>0
Violazioni della Proprietà collettiva

CAPITOLO PRIMO

te' sai

/Detta /eye/Zetne/à detta ^iro^>U(/à ecc/e-uad/eca en penda/e .'

deptt attude ette de etano en/toe/otte netta cod/e/etjfeime de yae=

dfd/a/Ha/it<e/à ne/iena ettea de tt'ranua Ritenta de/ //étt

Oino agli ultimi secoli dell’ era volgare si è

pensato da tulio il genere umano che le proprietà
,

consacrate al cullo religioso e ai ministri di questo

culto debbano riscuotere maggior venerazione ed es-

sere protette con maggiori garanzie di quello che

le proprietà stesse degl' individui. Sotto i Faraoni in

tempo della grande carestia di cui parla la Scrittu-
,

ra. gli Egiziani furono obligati a vendere le loro

Digitized by Google

«( 52 )**

terre al re per averne pane: i sacrificatori furono

eccettuati da questa misura; essi furono nutriti dallo

Stalo e conservarono le loro proprietà (I). Nella

Grecia , la lega aniìzionica pronunciava un giura-
mento la cui forma terminava così: Se dagli empj

» saranno involate le offerte del tempio di Apollo,

» noi giuriamo d' impiegare i nostri piedi, le nostre

» braccia, la nostra voce, tutte le nostre forze con-

» Irò essi c contro i loro complici (2). »
Questo giuramento non fu dalla greca federa-

zione riguardato come una sterile formalità. Gli abi-

tanti d’ una piccola città, chiamata Cirra, si permi-

sero di dissodare c di coltivare una porzione dei

boschi sacri di Delfo; il filosofo Solone fece dichia-

rare contro essi la guerra sacra : quella città fu
presa, saccheggiata e distrutta dalle fondamenta. Fu

proibito di costruirvi in futuro edilicj e di farvi agire

f aratro.

Molto tempo dopo la lega aniìzionica emana
,

un decreto contro i Focosi colpevoli d’un somigliante,

delitto. Filippo re di Macedonia viene incaricato di

mandarlo ad esecuzione. I Foresi ridotti agli estremi

dalle falangi macedoni si trovano obligati di sottoscri-

versi ad una sentenza di cui le condizioni sono :
,

» Saranno spogliali del diritto di mandare rappre-

» scalanti al consiglio degli Anfizioni non po-
;

» Iranno più avere nè cavalli nè armi fintantoché

(1) Gcn. cap. XLV11. 22 .
( 2) Pausa». I. X. 8.

Digitized by Google

**e( 53 )s«
» non avranno restituite le ricchezze involale al

* tempio : le loro tre principali città saranno sman-
» teliate, e tutte le altre nel numero di 22 saranno

» distrutte , etc. »
Ecco da quali severe misure veniva sanzionato

il rispetto ingiunto a tutti i Greci verso le proprietà

de’ tempj.

A Roma i tempj col relativo mobiglio c le loro

dipendenze erano proprietà legali del sacerdozio (1).
I boschi sacri , luci, non potevano esser tocchi dalla
scure dei profani; e lo Stato sì possente nella città

reina del mondo si arrestava innanzi la soglia di
,

quei sacri recinti. Egli rispettava questa proprietà

jdei sacerdoti come collegata intimamente al culto

degli Dei.

Il sovrano temporale nella Turchia è armato di

un potere dispotico quasi illimitato, e così è nell’ Asia

c nell’ Africa maomettana nondimeno egli non si az-
;

zarda di porre mano alle moschee alle tornile dei
,

Santoni e dei .Marabutti nè alle proprietà che ne
,

dipendono. Chiunque le violasse sarebbe habous
,,

cioè anatema (2).

(t) Beugnot, de la deslruetion du paganiime en occident.
I. pag. 267.

(2) De la colonisation de V Algerie di Enfnntin. Parigi
1846. Vi è ancor questo di singolare che la proprietà indi-
viduale è essenzialmente precaria c meno rispettata della
proprietà ecclesiastica; perciò accade sovente, che un padre
di famiglia per mettere i suoi beni al coperto della confisca,
li dona ad una moschea colla condizione di restarne al go-

9

Digitized by Google

«*( 54 )*«*
Nella religione cristiana si ebbe lungo tempo

una venerazione profonda pel diritto di proprietà

del clero c degli ordini religiosi e questa venera-

zione era fondata sopra fondamenta ben più solide di

quelle su cui bnsavansi le dipendenze dei tempj di
,

Roma e della Grecia. In fatti questi beni non veni-
amo impiegati in un culto voluttuoso, od in feste

che solleticassero e dilettassero i sensi. Le rendite

delle chiese di cui i Vescovi consideravansi non
,

più che come dispensatori erano destinate al man-
,

tenimento del culto e al sollievo dei poveri. In pro-

gresso di tempo quando S. Basilio S. Benedetto e
,

i loro discepoli popolarono colle loro pie fondazioni

i deserti e. le montagne dell’ Oriente e dell'Occidente^

poterono far valere un doppio titolo di proprietà ;

I’ uno proveniente dalle donazioni falle in loro fa-

vore l'altro dei lavori immensi, pei quali avevano
,

dissodalo trasformato fertilizzato lande incolte od
, ,

aridi scogli.

Vi sono senza «bibbio pochi proprietarj di terre

che possano assegnare ai loro primitivi possessi una

origine sì pura c sì rispettabile.

Aggiungasi che in secoli nei quali era si diffì-
,

cile di percorrere nelle alte gerarchie sociali i di-

versi gradi dall’ imo al sommo le chiese ed i con-
,

dirne» io egli c due o tre sue generazioni. Questa specie di
pia donazione si chiama habou (ibid.) Cosi presso i Mussul-
mani la proprietà individuale cerca di mettersi in sicuro
sotto la proprietà collettiva.

Digitized by Googli

55 )*'
venti chiamavano tutti ciò»' tanto i piccoli come i

grandi alla partecipazione delle loro rendite; impe-

rocché il clero regolare e secolare apriva sempre le
sue file agli uni come agli altri. Il possesso adunque

dei beni ecclesiastici aveva un carattere tutto par-

ticolare esso partecipava avanti a Dio del principio
;

d’eguaglianza, che deriva dal Vangelo; esso sotto

questo rapporto vinceva in liberalità la stessa pro-

prietà individuale circondata sempre da una specie
,

di barriera difficile a sorpassarsi pel povero o pel

proletario. Di più al godimento dei beni ecclesiastici

si perveniva per vocazione non per eredità. Ciò era

l’attuazione in una speciale sfera di ciò che i mo-

derni utopisti vorrebbero applicare alla società intera,
come se la rinuncia agli affetti di famiglia non fosse

la prima base di quest’ordine di cose, e come se

questa volontaria rinuncia non fosse un fatto sopra-

naturale che le istituzioni umane sono impotenti
,

da se stesse a produrre.

La rivoluzione sconobbe lutto ciò che la pro-

prietà ecclesiastica aveva di venerabile nella sua ori-

gine di caritatevole nel suo scopo di veramente
,,

lil>erale nel suo riparlo. Ella soppresse in nome della

eguaglianza questa proprietà negando che esistesse
,

a titolo di diritto e presentandola come un usu-
,

frutto, che ricevesse validità solo per tolleranza del-

lo Stato.

Per preparare gli spiriti a questo spoglio colos-

sale il filosofismo impiegò tutti i mezzi agli uni
, ;

rappresentava la stessa religione cattolica come pue-

Digitized by Google

**( 56 )»

rilc invenzione d’ un sacerdozio impostore agli al-
;

tri, di cui la fede meglio assodata resisteva a simili

attacchi , non parlava che di superstizione e di fana-
tismo; spesso ancora si contentava di esagerare a di-

smisura certi abusi pratici, che si erano introdotti

nel Clero di Francia.

Su quest’ultimo punto, il quale è il solo che

ineriti qualche attenzione, è ormai tempo di spie-

garsi é ormai tempo di compiere la disfatta de’ pre-
,

giudizj, che oggi regnano persino in uomini di Stato

di un certo rango, ed eziandio in alcuni governi di-

venuti rivoluzionarj senza saperlo.

I rimproveri, che si facevano al nostro clero

prima del 1780, possono ridursi a due principali:

pel clero secolare l’esistenza e la moltiplicità delle

commende o benefizj senza peso d’ anime pel clero
,

regolare la rilassatezza di certi ordini monastici.

II primo di questi rimproveri aveva senza dub-

bio qualche base. Ma di buona fede a chi doveva

rimproverarsi quest’abuso? Alla Chiesa di Francia

o al poter temporale che glie lo aveva imposto ?

Quando Carlo-Martello distribuiva i heneficj eccle-

siastici ai suoi feroci compagni d’ arme sarebbesi
,

forse potuto far cadere sugli oppressi il torto di

questa oppressione? Allorché la feudalità rinnovava

le sue usurpazioni sotto una forma meno violenta
,

allorché i sovrani ed i baroni si appropriavano l’ am-

ministrazione di quei heneficj c la nomina degli am-

ministratori, si sarebbe potuto riguardare come ade-

sione la paziente rassegnazione del clero Francese?

Digitized by Google

«e( 57 )s»

Questo abuso , benché alquanto addolcito nel senso
che gli amministratori o commendatali dovevano es-

sere scelti fra i chierici o membri dell’ ordine eccle-

siastico , non cessa di essere 1’ oggetto di costanti
reclami della Chiesa. Appena i commendatarj cessa-

no di vegliare assiduamente alla conservazione dei

beni che loro sono confidati, appena essi ne distrag-

gono le rendite dalla loro santa destinazione per im-

piegarle in proprio uso, l’episcopato li riprende, i

conci li minacciano la S. Sede domanda che un
Ij ,

tal abuso sia troncato dalla radice. Il Papa Giovan-

ni Vili nel presiedere al Concilio di Troyes, sot-
,

to Lodovico il balbo , fa adottare una Costituzione
portante che non si dessero più le abazie, le terre

e i fondi della Chiesa se non a quelli che sapessero

tenerli od amministrarli secondo i canoni. Molti al-

tri concilj provinciali e lo stesso concilio di Trento

fanno voti formali perchè I’ antica disciplina sia ri-

stabilita riguardo ai commendatarj (1). Ma il potere

temporale oppone a questi tentativi di riforma una

forza d’ inerzia che li rende frustranei.

In conclusione questo diritto di commenda e

di nomina a beneficj ecclesiastici altro non era che

una invasione dello Stato nella Chiesa. In conseguen-

za non toccava allo Stato di dolersi d’ un abuso
,

che egli avea creato e che la Chiesa quando ces-
,

sò di proscriverlo tollerava soltanto per un’ estrema

condiscendenza verso il potere temporale. Bisognava

(I) Hisloire de t' ancien droit public francais di Fleury.

Digitized by Google

+*( 58 )3w
adunque che lo Stato riformatore del 1789 liberasse

la Chiesa dalle pastoje che lo Stato feudale del me-
,

dio evo avevaie posto : ma era pur troppo cosa ini-

qua che il poter temporale prendesse a pretesto

questi antichi spogli per commetterne de’ nuovi.

Passiamo ora ai rimproveri fatti al clero rego-

lare di Francia prima del 1789.

Alcuni ordini religiosi che vi esistevano da

lungo tempo eransi rattiepiditi ed avevano dege-
,,

nerato dal loro antico fervore. Molti monasteri, nei

quali altre volte vivevano centiuaja di monaci, non

erano più abitati che da due o tre , i quali divide-
vano i loro giorni tra una molle esistenza e l’ am-

ministrazione temporale de’ loro beni. Le carità lo-

cali distribuite all’ intorno di questi ricchi ritiri con
,

maggior abbondanza .che discernimento non basta-
,

vano per giustificare cristianamente f esistenza di

queste corporazioni

Ma non bisognava distruggere tutti gli ordini

monastici perchè alcuni di essi avevano bisogno di
,

riforme. Sopra tutto non bisognava che il governo

temporale si arrogasse egli solo il diritto di giudi-

care e di estirpare tali abusi : se egli avesse provo-

cati! 1’ attenzione e la vigilanza della Chiesa sur una

tale questione, essa non gli avrebbe ricusato il pro-

prio concorso; numerevoli antecedenti ne fanno fede.

Noi ne sceglieremo uno fra molti altri, quello

della soppressione dell’ ordine dei Padri umiliati.

Quest’ ordine crii stato fondato al principio del. se-

\ncolo da gentiluomini milanesi , di' erano stati

«*( 59 ).**

fatti prigionieri da Federico Barbarossa, e che ave-

vano promesso di consacrarsi a Gesù Cristo se ve-

nissero liberati dalla loro cattività » Quattro secoli

» di virtù dice un moderno scrittore fecero se-
, ,

» guito alle virtù di que’ primi cenobiti ma que- *
;

» sto germe prezioso finì per perdere il suo vigore

» e morì soffocato nell’ oziosa opulenza che con-
,

» taminava allora tanti vasti monasteri (1). »

Il pio autore della vita di S. Carlo Borromeo,

che fu egli stesso contemporaneo di questi avveni-

menti parla con severità anche maggiore dei disor-
,

dini e degli eccessi di questi religiosi (2). San Car-

lo che aveva speso invano tutta la sua energia per
,

riformarli nella sua diocesi di Milano (3) , finì per
esser vittima d’ un tentativo di assassinio per parte

di tre prevosti o priori di quell’ ordine e non ne

Vscampò che per miracolo (4). Allora San Pio sti-
mò di non dover più esitare : » Egli soppresse in-

(1) Vie de Pie V, di Alfredo de Falloux tom. II, pag.
155. Parigi Sagnier e Bray ! 8 ti.

(2) Vita di S. Carlo Borromeo del Padre Giussano lib.
II. cap. XIV.

(3) » Essi si erano cslesi altresì nel resto dell’ Italia e

principalmente in Firenze ove si erano dati a cardare la
,

lana c a fabbricare drappi. Il Vescovo di Firenze aveva loro

assegnato nel 1239 la chiesa di Santa Lucia nel sobborgo

d* Ognissanti facendo gli elogi i più lusinghieri del loro Or-

dine. » ( Veggasi Delécluse , Histoire, de Florence tom. I.
pag. 34 Parigi, Gossclin 1837.

(t) P. Giussano Vita di S. Carlo lib. II. cap. XXIII.

,,

**( 60 )»
» tieraniente quella religione , la quale non era com-

» posta che di cento settanlaquattro religiosi benché
» ella possedesse novantaquattro conventi, nella mag-

» gior parte de’ quali non v’ era neppure un sol rc-

» ligioso ed i preposti ne percepivano tutte le ren-
,

» dite senza farci alcun servizio. In appresso pu-

» blicò la Bolla di soppressione che è la 119 di

» questo Papa e che si trova alla pagina 166 del
» bollario. Ivi egli descrive ampiamente la vita scan-

» dalosa di questi religiosi e il delitto che alcuni

» di essi aveano voluto commettere sulla persona

» del santo cardinale Egli assegnò a ciascun

» religioso una pensione vitalizia sulle commende

» di quell’ ordine per la sua onesta sussistenza
,

» e si riservò il potere di disporne dopo la loro

» morte (1).
Quando le riforme si fanno in tal modo per via

legittima si procede con una saggia lentezza (2),
,

resistenza degl’individui usufruenti viene previa-

mente assicurata, ed i beni della comunità rice-

vono una destinazione utile per la società e per

la Chiesa. Cosi in Francia nel secolo XVIII parago-

nando la penuria della porzione militante del sacerdo-

(1) Vita di S. Carlo Borromeo lib. II. cap. 27. tom. I.

pag. 273. dell' ediz. in 8. di Sèguiu, Avignone 1824.

(2) San Carlo aveva già da lungo tempo fatto conoscere
alla corte di Roma l’ indisciplina e la licenza dei Padri umi-

liati e nondimeno il S. Padre non si decise a sopprimerli
,

che dopo » avere a lungo consultalo Iddio colla preghiera

• ed inteso il voto del sacro collegio dei Cardinali ». ( id. ib. )

Digitized by Google

,,

+*«( 61 )s»

zio (1) colla opulenza di alcuni sineeurisli, e l’oziosa

mollezza di certi religiosi divenuti come i Padri
,

umiliati indegni del nome che portavano sembrava
,,

indubitabile che vi era luogo ad un migliore scom-

partimento delle rendile ecclesiastiche.
Ma la rivoluzione francese non intese a ripar-

tire più convenevolmente i beni del clero essa li con-
;

fiscò per intiero a profitto dello Stato; essa non fece

una investigazione sugli ordini religiosi la maggior
,

parte de’ quali avevano conservato la loro antica au-

sterità e la loro carità primitiva (2): essa li soppresse
in massa. Si riconobbe bene in ciò la precipitazione

furiosa della nostra nazione, furia francese. Noi sia-

mo per mala sorte così precipitosi nel male come

nel bene.

Del resto se si studia accuratamente la storia

dell’ Assemblea costituente (3), visi noterà con do-
lore il pieno difetto di sincerità di una maggioranza

che si copriva del manto del cristianesimo a solo

scopo di tirargli con maggior sicurezza i suoi colpi,

(t) I curali non avevano per congrua clic 500 lire di

rendila ed i vicarii 200.

(2) Tali erano i Certosini i Trappisti i Carmelitani
, ,

dell’ uno c l’ altro sesso e in un' altra sfera i Lazzaristi
,

le Suore di S. Vincenzo di Paola ec. ee.

(3) Bisogna leggere soprattutto quella del Signor Degal-

mer di cui Jager si serve molto pel suo corso di storia
,

ecclesiastica alla Sorbona. Questa storia scritta con preci-

sione e chiarezza riproduce con dettaglio tutte le discussioni

relativa al clero.

Digitized by Google

«*( 0:2 )*»

e si vedrà ancora la poca destrezza e il poco spi-

rito conciliativo di una minoranza imprudente che
,

credeva fosse d’ uopo di negar tutti gli abusi per

difendere tutti i diritti.

CAPITOLO SECONDO

t»on

'

yfi/jr/fa (tettane c/ec<m€ err^ià/’/cVie, e <&/%:

4U/ /entità ne/f Y/.K'.m/'/ra axjùfaenS?.

UJel nostro mondo odierno vi hanno due socie-
tà, la società temporale e la spirituale. Questa seconda
ha portato un contrappeso d' immensa forza agli abusi

d’autorità della prima: tutta la possanza dei Cesari

di Roma ha naufragato contro queste due parole
della Chiesa non possumus. La spada della feudalità
e dei nuovi Cesari d’ Alemagna rimase spuntata con-

tro essa.
La maggioranza dell' Assemblea nazionale, espres-

sione vivente del lìlosofismo del secolo XVU1 aveva
,

perduto il senso di questa forza misteriosa. Essa aveva
nel suo seno la rappresentanza dell’ ordine del clero:
essa si Aedeva al fianco uomini di Chiesa e più non
sapeva che cosa fosse la Chiesa !

Dìgitized by Googte

*«<( 63 )s«*
Fra mezzo agli attacchi che i filosofi dell’ As*

,

semblea uniti ai giansenisti portarono a questa di-

vina società sembravano non occuparsi di altro che
,

di dare una nuova forma alla percezione di una

parte delle rendite temporali di lei.

La prima questione di questo genere che fu
,

agitata nel seno dell’Assemblea, fu quella delle de-

cime ecclesiastiche. La decima fu ne’ suoi primordii

una offerta volontaria prima di divenire una contri-

buzione obbligatoria. Fra tutte le imposte è questa
la meno onerosa al proprietario perchè è sempre

,

proporzionale alla raccolta percetta. Checché ne sia,

la maggior parte degli ecclesiastici non sembravano

di opinione che la decima fosse lasciata in natura tra
le mani del clero; pensavano soltanto che essa do- *

vesse essere compensata a profitto di lui, o rimpiaz-

zata da una rendita presa sul preventivo dello Stato.

Sieycs fece fare un passo di più alla questione: egli
fece sentire che se la decima dovea esser compen-

sata, bisognava che lo fosse dagli stessi proprietarj,
che erano incaricati di pagarla. » Non vi è una

» terra, egli dice, che dopo la istituzione della dcei-
» ma non sia stata più volte venduta e rivenduta.
» Si compra una terra meno i livelli di cui è gra-
» vaia : così la decima non appartiene ad alcuno dei
» proprietarj attuali. Ninno di essi dunque non deve

» impadronirsene: Si vuole toglierla agli ecclesia-

» siici: si fa ciò forse per vista di servizio pu-
» blico? No, è perchè il proprietario non vorrebbe
» più pagarla. Ma io non vedo che sia punto ne-

Digitized by Google

&*( 64 )m
• cessario di far dono di più di settanta milioni

» di rendita ai proprietarj di fondi, (i) •

Questo argomento dell’ aliate Sieyes era senza

replica (2): egli stesso però trovavasi beneficiato senza
cura d’ anime , c la sua personale posizione presen-
tava assai minore interesse di quello degli ecclesia-
stici esercenti un ministero reale e attivo nel sacer-

dozio. Ora fra questi ultimi, molti curati imbevuti

delle nuove idee e spinti dai demagoghi del partito

rivoluzionario troncano con un volontario abban-

dono quella questione che agitava gli spiriti. Essi

depongono sul banco dell’ Assemblea uno scritto col-

lettivo . col quale prendono l’ iniziativa di questo ab-
bandono invitando i loro colleglli a seguire un tale

,

• esempio. Molti membri dell’ alto clero non credono

allora opportuno di resistere alla corrente. L’Arci-
vescovo di Parigi facendo un appello alla generosità,

alla giustizia dell’ Assemblea nazionale si esprime così:

» Ad annunciare il vangelo, a celebrare il culto di-

» vino con decenza c dignità, a provvedere le chiese

» di pastori virtuosi e zelanti al soccorso de’ poveri
,

» sono destinate le nostre decime quivi è il fine
:

(t) Questa cifra è inferiore alla realtà. Il Signor Droz
la porta a 133 milioni, tom. II. pag. 463. Histoirc de Lou-
is XVI, già citata.

(2) Lanjuinais ed altri deputati moderati parlarono as-
solutamente nello stesso senso ( Moniteur seduta del 10.
agosto 1789. ) La seduta del 10 agosto fu consacrata alia
spiegazione e compilazione delle misure prese nella famosa

notte del 4 agosto 1789.

Digitized by Google

65 )»*
» del nostro ministero e de’ nostri voti. Noi ci affi-

» diamo all' Assemblea nazionale. *

Fu quello senza dubbio un moto assai delicato

e nobilissimo. Ma i rappresentanti del clero non ol-

trepassarono forse il mandato, che avevano riconto

dal loro ordine, abbandonando così, senza ottenere

alcuna positiva promessa d’ indennità delle rendite
,

che esistevano nella chiesa dall’epoca della sua fon-
dazione in Francia ? Non era questo un pericoloso

antecedente, una concessione, della quale si sarebbe

creata un’ arma contro quelli che l’ avevano fatta ?

Se quelli che dovevano tener forte il freno
,,

lo allentano essi stessi e l’abbandonano, come non

avranno a scoraggiarsene quelli che li ajutavano a

trattenere la società sul pendio dell’ abisso ?

La soppressione delle decime senza compenso

fu un primo posto guadagnato dai demolitori : ben

tosto si presentò la nuda questione del diritto di

proprietà del clero; e una parte di quelli, che ave-

vano sostenuto i possessori delle decime, passarono

nelle fila del nemico. Ciò fu un effetto naturale di

quanto l’Arcivescovo di Parigi si lasciò poco cau-

tamente trascinare a dire nella discussione precedente.

t)i più: la discussione, che era stata intrapre-

sa sembrava consacrare le dottrine sviluppate da
,

quelli che l’avevano provocata, e queste dottrine

erano pericolose non solamente pel clero ma per
,

tutta quanta la società era lo stabilimento di una
;

giurisprudenza, i cui motivi poteano ritorcersi con-

tro la stessa proprietà individuale. Ecco qual fu il

Digitized by Google

**( 6() )3N-

linguaggio di Mirabeau linguaggio che parve trasci-
,

nare la maggioranza :

» La decima, egli disse, è. il sussidio, col qua-

» le la nazione salaria gli officiali di morale e di

» istruzione. »

La sconvenevolezza di queste espressioni ecci-

tò dei mormorj nella destra dell’ Assemblea ed al-
,

lora il focoso oratore esclamò :

» Sarebbe ormai tempo che si abjurassero i pre-

» giudizii di orgogliosa ignoranza, che fanno avere

» a sdegno le parole salario e salariati. Io non co-

» nosco che tre maniere d’ esistere in società : è

» forza essere o mendicante o ladro o salariato. Lo

» stesso proprietario non è che il 'primo fra i sa-

» lariati. Ciò, che noi chiamiamo volgarmente pro-

» prietà non è altro che il prezzo che gli paga la
,

» società per le distribuzioni, che egli è incaricato

» di fare agli altri individui pe’ suoi consumi e per

» le sue spese : i proprietarii sono gli agenti gli
,

» economi del corpo sociale. >»

Così quando per caso la società non fosse con-

tenta dei suoi agenti e de’ suoi economi ella do-
,

vrebbe credersi autorizzata a destituirli e a surro-

garne altri. Qualora i proprietarii non facessero suf-

ficienti consumi e spese quando non tenessero viva
,

la circolazione in un modo conveniente, lo Stato avreb-

be diritto di aprire una inquisizione sur essi, di sor-

vegliarli e di costringerli a tale o tal altra eroga-

zione delle loro rendite, se pur egli non preferisse

di disporne da se stesso al fine di farne una distri-

m( 67 )i«+
lmzionc più fruttuosa e più equitativa. Ma a che si
riduce allora la proprietà? Non è più il diritto di
disporre con sovrano dominio delle proprie cose. Il
proprietario non è più che un afiìttajuolo o piuttosto
un servo dello Stato addetto alla gleba e non sarà

;

sfuggito al giogo del signore feudale che per cadere
sotto quello d’ un tiranno anonimo ben più implaca-
bile e più duro, lo Stato.

Certo la dottrina di Mirabeau contiene tutto il
moderno socialismo nei suoi rapporti colla proprietà.
Bisognerebbe esser cieco per non vederlo, partigiano

degli assurdi per negarlo.

A che attribuire dunque che siasi nudrita la

nostra gioventù d’una ammirazione senza limiti per
questo publicista oratore ? Perchè si son veduti gli

scrittori stessi che difendono oggigiorno assai viva-
mente la proprietà lodare il discorso sovversivo

,

testé da noi citato come un capo d’ opera di ragione
e d’ironia (I)? Viene attaccato Robespierre come
precursore di Babeuf (2) e non si osa attaccare in
Mirabeau il precursore di Robespierre; si teme di

(1) Mirabeau che era eccellente nel lanciare tratti de-
cisivi di ragione e d’ ironia, rispose agl' interrompenti , che
egli conosceva tre soli mezzi di esistere nella società : di

essere o ladro o mendicante o salariato. Thicrs , lom. I.
, ,

pag. 135. Hisloirc de la revolulion. ediz. del 1828.

(2 ) Veggasi 1’ Histoire dii communisme del Signor Sudre.

Del resto si può vedere nel lib. II. cap. II. I’ analisi del di-

scorso di Mirabeau sul diritto di testare: è sempre la stessa

dottrina.

Digitized by Google

«( 68 )*»•

segnalarlo come il primo fra i socialisti della tribuna
francese, come l’avolo morale dei Saint-Siinon, dei

Cabet, c dei Proudhon !

Egli è ormai tempo di giudicar con giustizia

tutti questi sofisti c tutti questi sovvertitori, elicci
furono per sì lungo tempo presentati come modelli

di ragione c di eloquenza. Bisogna rinegare gli
antenati del socialismo se non vogliamo che la ge-

nerazione clic si eleva più logica di noi tragga frutti

di morte e di distruzione da tutte le avvelenate dot-

trine dei principj della rivoluzione francese.

Del resto la Religione non era meno insidiosa-

mente attaccata della proprietà in quel troppo fa-
moso discorso di Mirabeau e se sorsero mormorj

,

ad interromperlo questi si dirigevano assai meno
,

contro l’espressione di salariati, che contro quella

di ufficiali di morale e d’ istruzione data ai sacerdoti

cattolici. Questa denominazione potè far già presentire

il piano della costituzione civile del clero; si voleva

trasformare in funzionar] dello Stato non aventi
,

mandato che dallo Stato stesso i successori degli
,

Apostoli come se la loro forza morale non fosse
,

posta intieramente nel loro carattere sacro c sopra-

naturale; si voleva tentare di servirsi della Religione

cattolica senza la Chiesa c fuori della Chiesa. E per

accostumarvi gli spiriti si chiamavano ufficiali di mo-

rale i venerabili distributori della parola di Dio e

dei sacramenti di Gesù Cristo.

Bisogna d'altronde confessare, che quella se-

duta faceva avanzare di molto le due questioni ea-

Digitized by Googlé

«e{ tifi )a»

pitali: la soppressione degli ordini Religiosi, e la con-

fisca dei beni del clero.

E prima di ludo dal momento che lo Stato non

\ oleva riconoscere nel Sacerdozio che officiali di mo-
rale a lui infeudati, dal momento che si credeva in

diritto di sopprimere tutto ciò che fosse al di fuori

di questa organizzazione costituzionale i Conventi
,

ai suoi occhi non avevano più ragione alcuna di

esistere.

Quanto alla questione della confisca dei beni del

clero regolare c secolare ella non potea del pari in-

contrare alcuna seria difficoltà. Adottate una volta

le idee di Mirabcau sulla proprietà, quale specie di

diritto superiore al diritto dello Stato poteva mai il

Eclero invocare ? d' altronde il titolo di salariato e

quello di proprietario essendo tra loro sinonimi, qual

mai grande interesse potevano avere i ministri del

culto a restar possessori di terre piuttosto che a di-

venire pensionarii dello Stato come gli altri funzio-

narj publici? Erano dunque ben preparate le vie
alla confisca : non si aveva a far altro che applicare

principj già approvati ed applauditi dalla maggioranza

dell' assemblea. L’esito della discussione non poteva

esser dubbioso. Egli è nondimeno interessante il se-

guirne le fasi , ed apprezzare le ragioni che furono
addotte dai difensori della proprietà delle tradizioni

,

istoriebe e di quelle della Chiesa.

10

Digitized by Google


Click to View FlipBook Version