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Published by , 2016-01-22 14:27:58

FIABAPVA-CUSTODIA_CASSETTE_SICUREZZA

FIABAPVA-CUSTODIA_CASSETTE_SICUREZZA

FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )

SERVIZIO DI CUSTODIA – Cassette di Sicurezza

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: bancApulia S.p.A.

Sede legale e sociale: Via Tiberio Solis, 40 - 71016 San Severo ( FG ) Tel: 0882 201111 Fax: 0882 225214

Direzione Generale: Corso Vittorio Emanuele II, 112 – 70122 Bari Tel: 080 2177211 Fax: 080 2177399

Sito Internet: www.bancapulia.it E-mail: [email protected]

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Foggia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00148520711
Numero di iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: 1089.2 - Codice ABI n. 5787.7 - C.C.I.A.A. di Foggia 10638

Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia: Gruppo Bancario Veneto
Banca, cod. gruppo 5035.1

RISERVATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE Cognome E-mail
Soggetto che entra in contatto con il cliente Telefono
Nome

Indirizzo

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Con questo servizio, la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. “cassetta di sicurezza”), del quale la banca garantisce
l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato
e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri
o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la
banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.

RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Rischi legati al prodotto/servizio:
- la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.);
- in caso di furto nei locali della banca, la copertura assicurativa potrebbe risultare insufficiente a coprire l’effettivo valore dei beni lasciati in
custodia;
- nel caso di decesso del titolare, l’utilizzo della cassetta di sicurezza viene obbligatoriamente sospeso e la successiva apertura potrebbe
essere notevolmente ritardata in quanto dovrà essere effettuata solo in presenza di tutti gli eredi e di un funzionario dell’intendenza di finanza.
Inoltre, nel caso in cui non si trovino le chiavi della cassetta, potrebbe essere necessario sostenere delle spese aggiuntine (vedi sotto);
- nel caso di smarrimento della chiave della cassetta, i costi per la forzatura della cassetta e successiva sostituzione delle serrature, potrebbero
essere alquanto elevati.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO annuo; anticipato
Canone da corrispondere all’apertura del rapporto (1)

Canone minimo € 40,00

Quota per decimetro cubo € 4,00

Diritto annuo (o frazione d’anno) per ogni intestatario oltre il primo e per ogni delegato/curatore € 6,00

Copertura assicurativa compresa nel canone: € 26.000,00
per cassetta collocata nel caveau (2) € 26.000,00
per cassetta collocata nell’armadio blindato (3)
€ 2,60
Quota per assicurazione aggiuntiva (per ogni € 500,00 di capitale assicurato o frazione) (4)

Periodo di rinnovo (in mesi) 12

Scadenze di rinnovo periodico 30/06 ; 31/12

Diritto per l’apertura forzata della cassetta, oltre alle spese effettivamente sostenute dalla ditta incaricata dalla Direzione € 77,47
Generale (5)

Diritto per la sostituzione della chiave e/o del tesserino smarrito dall’utente € 77,47

Spese effettivamente reclamate dalla Ditta incaricata per l’intervento di apertura e/o modifica della cassetta direttamente fatturate

Commissione per il pagamento del canone allo sportello (oltre ai recuperi spese per invio avvisi, solleciti, ecc.) € 10,33

Oltre alle condizioni economiche sopra elencate, va considerata l’imposta di bollo obbligatoria applicata nella misura stabilita per legge

NOTE:

(1) Ai fini del calcolo del canone, viene considerata la cubatura lorda (ingombro esterno) della cassetta. Il canone qui indicato è relativo ai mesi di effettiva fruizione del
servizio in relazione all’anno solare in corso; nelle annualità successive sarà addebitato, in via anticipata all’inizio di ciascun anno solare, l’intero costo del canone
come determinato dalla voce “quota per decimetro cubo” moltiplicata per il “numero di decimetri cubi”, oltre al costo degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal
Cliente. In caso di chiusura anticipata ad iniziativa del Cliente, la Banca non rimborsa la quota-parte di canone relativa ai mesi non utilizzati.

(2) Per le Dipendenze le cui cassette sono custodite nei locali del caveau;
(3) Per le Dipendenze le cui cassette sono custodite in casseforti poste in locali separati dal caveau;
(4) L'eventuale aumento del limite assicurativo oltre il massimale previsto dovrà essere concordato a parte con la Direzione Affari Societari;
(5) Compresi i casi di verifica del contenuto per esigenze di sicurezza o smarrimento del tesserino.

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FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )

RECESSO E RECLAMI

Recesso dai rapporti

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.
Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto
immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo
determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.
Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente
per l’erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo
scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di
recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone
comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il
recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.
Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l’eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato
per l’utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o
addebitate.
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso
della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di
utilizzazione.

Tempi Massimi di Chiusura del Rapporto Contrattuale

Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l’ordinato regolamento e conclusione dei
rapporti eventualmente pendenti.

Reclami / Composizione Stragiudiziale delle Controversie

RECLAMI
1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall’intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla
Banca. Si definisce “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.
2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.)
o a servizi di investimento come definiti dall’art. 1, comma 5°D.Lgs. 28/2/98 n. 58 (negoziazione per conto terzi, ricezione e trasmissione ordini,
collocamento, gestione portafogli e negoziazione in conto proprio) quando hanno ad oggetto strumenti finanziari (art. 1 comma 2°D.Lgs. 28/2/98
n. 58).
L’appartenenza alle due diverse categorie comporta un diverso processo di gestione dei reclami con termini di risposta differenti nonché modalità
e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall’Ufficio Reclami.
3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l’indicazione dei
rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.
4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a “Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca – via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)”;
- posta elettronica all’indirizzo email: [email protected];
- fax trasmesso al numero telefonico: 0423/283755;
oppure può essere consegnato direttamente alla filiale della banca dove è intrattenuto il rapporto.
5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari
1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1°al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di
ogni anno.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per
sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le
Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità
Giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’Autorità
Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente:
all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie “ADR” (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri
organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al
comma precedente presso l’ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca e la Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1°al
31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all’Ombudsman-Giurì Bancario. Per sapere
come rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure
chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 di
esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di

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FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )

preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario
Finanziario” - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR - (www.conciliatorebancario.it, dove è
consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria,
iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti
contrattuali, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la
procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it).
5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di
condizione di procedibilità di cui al precedente comma 4.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE

Si rende necessaria nel caso in cui non sia possibile l’apertura per la via normale. Più precisamente, come
conseguenza di:

Apertura forzata della cassetta di - smarrimento/danneggiamento della/e chiave/i o tessera;
sicurezza
- irreperibilità del titolare in caso di trasferimento delle cassette in altri locali o come conseguenza di
una disposizione di apertura di autorità competente;

- apertura alla presenza degli aventi diritto/autorità competenti a seguito di decesso del titolare e
irreperibilità delle chiavi.

Smarrimento della chiave Lo smarrimento anche di una sola delle chiavi (pur nell’eventuale presenza di altre copie di quest’ultima)
obbliga comunque la banca alla sostituzione, per ragioni di sicurezza, della serratura della cassetta
medesima.

Smarrimento del tesserino Valgono in linea di massima le considerazioni sulla sicurezza di cui sopra, per cui la banca si vede
obbligata alla sostituzione della serratura della cassetta di sicurezza.

Caveau Locale blindato dotato, o meno, di allarme, aperture a tempo o altri sistemi di sicurezza anti effrazione.

Cassetta di sicurezza situata in In alcune dipendenze dalla banca, le cassette di sicurezza potrebbero trovarsi in una cassaforte all’esterno

locali diversi dal caveau dei locali del caveau. Risulta evidente che questa sistemazione garantisce un livello di sicurezza inferiore.

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